5) Amianto
Nel marzo 1992 con la legge n. 257 è stata disposta la cessazione dell'impiego dell'amianto vietandone la produzione, il commercio, l'estrazione, l'importazione,l'esportazione e l'utilizzazione.
Per tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto quali: manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti nonché bonifiche delle aree interessate, valgono le norme previste al titolo IX, capo terzo del D.Lgs. n. 81/08.
I materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:
- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.
La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.I ricoprimenti a spruzzo (floccati) sono generalmente materiali friabili mentre i rivestimenti di tubazioni e i materiali in cemento-amianto sono materiali (compatti) in origine poco o niente friabili, lo possono tuttavia diventare a seguito del degrado subito a causa di fattori ambientali.
A. PIANO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 256 D.LGS. 81/08
Che cos'è: E' un documento in cui vengono preventivamente pianificate le fasi lavorativee le misure da adottare per garantire la sicurezza e la salute nei lavori di demolizione o dirimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto degli edifici, strutture, apparecchied impianti, nonché dei mezzi di trasporto.Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro devono tenere in contosia i rischi specifici correlati all'amianto, sia i rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili.Il Piano di Lavoro deve essere inviato al Servizio P.I.S.A.L. almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; al fine di organizzare l'attività del Servizio in modo uniforme e per consentire alle Ditte esecutrici l'avvio dei lavori anche prima dei 30 giorni, si prevede la possibilità di dare riscontro all'impresa incaricata e al Committente, della valutazione del Piano, al fine della esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il servizio non sia in condizione di effettuare tale valutazione prima dei 30 giorni, trascorso tale periodo e non avuta motivata richiesta di integrazione o di modifica del piano di lavoro, né alcuna prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. Per l'esecuzione dei lavori è necessario che il Servizio P.I.S.A.L. riceva comunicazione della data di inizio degli stessi, con preavviso di almeno 72 ore lavorative. Qualora tale data dovesse subire variazioni, verrà inviata una comunicazione riportante la nuova data di inizio lavori.
Nei casi di urgenza non si applica il preavviso dei 30 giorni ma nella fattispecie, il datore di lavoro è obbligato a comunicare oltre la data anche l'orario d'inizio dell'attività, trasmettendo contemporaneamente il piano di lavoro affinché sia attenzionato con procedura d'urgenza dal Servizio al fine di verificarne la relativa idoneità.
Rimane ferma la facoltà del Servizio di controllare, in sede di sopralluogo, l'effettiva applicazione delle procedure previste nel Piano e, di verificare che, al termine dell'intervento di bonifica, sussistano le condizioni ambientali di restituibilità dell'area in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla normativa vigente (materiali friabili e locali confinati).
Chi lo fa: Il piano di lavoro viene redatto e presentato dal datore di lavoro della ditta cheeseguirà i lavori di demolizione/rimozione. Tale ditta dovrà avere i requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs 03/Aprile 2006 n. 152 e, nello specifico, tra i più importanti:
- iscrizione all'Albo gestori rifiuti categoria 10a o 10b (anche imprese individuali);
- abilitazione regionale degli operatori e dei gestori conseguita tramite frequenza a corsi di formazione rispettivamente di 30 e di 50 ore e superamento del relativo esame;
- adeguate attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuale dei lavoratori - idoneità specifica alla mansione e relativi accertamenti sanitari.
Quando si fa: il piano di lavoro è previsto nel caso di rimozione e demolizione dell'amiantoovvero dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi ed impianti, nonché daimezzi di trasporto.
Come si fa: il piano di lavoro deve contenere:
- le informazioni sui punti indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 256;
- le ulteriori informazioni da fornire sono indicate nel successivo modello allegato.
La trasmissione del piano di lavoro può avvenire tramite posta tradizionale o elettronica o tramite consegna manuale al servizio competente per territorio (sede del cantiere di rimozione)
(Modello n. 7 Piano di lavoro amianto in matrice compatta)
(Modello n. 8 Piano di lavoro amianto in matrice friabile)
Quando non si fa: quando vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione o la demolizione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto. In questo caso il datore di lavoro deve presentare allo SPISAL, prima dell'inizio lavori, la NOTIFICA prevista dall'art. 250 del D.Lgs.81/08. (Modello n. 9 Notifica inizio lavori)
La NOTIFICA dovrà comprendere le seguenti informazioni:
- Ubicazione del cantiere;
- Tipo e quantitativi di amianto manipolato;
- Attività e procedimenti applicati;
- N. di lavoratori interessati;
- Data d'inizio dei lavori e relativa durata;
- Misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
Il datore di lavoro non deve presentare allo SPISAL nessun documento o segnalazione in caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) che avvengono nelle seguenti attività:
- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
Ad ogni modo, prima di ogni intervento si rimanda obbligatoriamente alla lettera Circolare della Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro del 25/01/2011 "orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto" e allo sportello informativo SPISAL.
B. AUTOSMALTIMENTO
Spesso i proprietari di strutture di piccole dimensioni da demolire o da ristrutturare (esempio piccole tettoie) o anche in caso di rinvenimento su proprio terreno di frammenti di lastre di cemento amianto, devono sopportare notevoli difficoltà per il rispetto della legge, dovendo affidare i lavori ad imprese specializzate (che spesso richiedono oneri aggiuntivi anche per la stesura del Piano di lavoro), oltre ai tempi non brevi necessari per l'approvazione del Piano stesso.
In mancanza di una regolamentazione di questi casi vi è la possibilità reale, già verificata, che il proprietario cerchi di disfarsi dei Rifiuti Contenenti Amianto (RCA) in modo abusivo, contribuendo così all'inquinamento ambientale ed esponendosi a rischi per la salute.
La normativa non vieta la possibilità che il proprietario di un manufatto con amianto intervenga direttamente sull'opera. Ciò non esclude che le operazioni siano condotte con le massime cautele per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dello stesso proprietario che vi opera. Perciò, l'attività di autorimozione deve essere eseguita adottando opportuni accorgimenti e dotazioni finalizzate a minimizzare il rilascio di fibra.
Il materiale rimosso è classificato come rifiuto speciale pericoloso pertanto è obbligatorio rivolgersi ad una ditta specializzata per il corretto smaltimento. Al fine del corretto smaltimento, inoltre, è necessario predisporre delle analisi preventive di caratterizzazione del materiale da parte di ditta specializzata o laboratorio.
Manufatti che potrebbero essere rimossi autonomamente:
- Lastre di copertura, pannelli per pareti e controsoffitti in cemento amianto integri (non danneggiate da incendio o altro) per una estensione fino a 20 mq o 350 kg.
- Manufatti in cemento amianto, quali cassoni di deposito per l'acqua, facilmente movimentabili con semplici attrezzature e peso inferiore a 100 Kg e purché non sia necessaria la loro demolizione per asportarli dalla loro ubicazione (es. soffitte).
Elenco dei materiali occorrenti:
- Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3.
- Tuta da lavoro monouso in tessuto-non tessuto con cappuccio.
- Spruzzatore da giardinaggio.
- Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D.
- Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0.15 - 0.20 mm.
- Sacco robusto (per la raccolta di materiali sfusi) di dimensioni 50 x 85 cm spess. 0.25 mm.e sacco grande 100 x 200 cm spess. 0.25 mm.
- Nastro adesivo largo da imballaggio.
- Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto.
- Guanti in lattice.
- Eventualmente un pallet (per la raccolta di lastre in "Eternit").
- Guanti antitaglio.
- Eventualmente nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento.
- Attrezzi comuni da lavoro, come cacciavite, pinza, tenaglia, tronchesino, ecc.
- Acqua in quantità sufficiente per la soluzione incapsulante per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia.
Operazioni da effettuare:
- Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
- Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
- Preparare la soluzione incapsulante da spruzzare sulla copertura.
- Predisporre sul pavimento due teli di polietilene incrociati, aprendoli completamente
- Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materialicontenenti amianto caduti a terra (comprese le vite ed i ganci di fissaggio)
- Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli.
- L' area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene, e sigillati con nastro adesivo. Bisogna inoltre sigillare condizionatori, canne fumarie e altre aperture nelle pareti.
- Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Completare la spruzzatura anche sull'altra faccia e calare le lastre a terra una ad una.
- Disporre le lastre sul pallet preparato e proseguire impilando il materiale trattato.
- Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo.
- Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.
- Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma.
- Sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno e togliere la maschera.
- Riporre il tutto in un sacchetto, che verrà fissato con nastro adesivo al pacco precedentemente realizzato.
- La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e deve essere delimitata con nastro bicolore e segnalata.
Nel caso di materiale contenente amianto adagiato sul suolo, sarà necessario spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante per evitare il sollevamento di polveri. Non si deve mai salire sulle lastre di cemento-amianto poiché sono molto fragili e si rompono con facilità. Non usare assolutamente attrezzi di fortuna per operare in altezza (sedie, sgabelli).
Nel caso in cui un cittadino intenda avvalersi dell'opportunità di effettuare l'autorimozionedovrà inoltrare apposita comunicazione al comune che a sua volta la trasmetterà all'ASP per gli adempimenti successivi in tempo reale.
I Comuni possono adottare idonei provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente sui rifiuti, al fine di:
- a) Garantire un adeguato e distinto smaltimento degli RCA provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze;
- b) Disciplinare le procedure per la raccolta, la manipolazione, l'accantonamento e lo smaltimento degli RCA nel rispetto della normativa vigente;
- c) Contenere i costi di bonifica e smaltimento attraverso l'individuazione, tramite bando, delle imprese che intendono convenzionarsi per l'espletamento del servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti esclusivamente da civili abitazioni e loro pertinenze.
C. CENSIMENTO SITI CONTENENTI AMIANTO MEDIANTE AUTONOTIFICA
In base alla Legge 257/92 gli amministratori ed i proprietari di immobili hanno l'obbligo di comunicare ai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ASP la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; la L.R. 14/2011 – art. 6 comma 1, ha esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto. L'art. 4 del D.M. Sanità 6-9-1994 estende tale obbligo, oltre che ai proprietari degli immobili, ai responsabili dell'attività lavorativa che vi si svolge.
(Modello n. 10 Censimento Amianto)
D. PRESENTAZIONE RELAZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE DI BONIFICA DELL'AMIANTO
[art. 9 L. 257/1992]
Le imprese interessate alle attività di rimozione, trasporto, smaltimento, stoccaggio, detenzione, trattamento o smaltimento dell'amianto, trasmettono in Regione e alla ASP competente per territorio, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, una relazione contenente elementi informativi sulle attività svolte nell'anno di riferimento. Le informazioni sono necessarie per esercitare da parte dell'Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.
(Modello n. 11 Relazione Annuale art.9)
E. CERTIFICATI DI RESTITUIBILITA' DEI LOCALI BONIFICATI DA AMIANTO FRIABILE
Le operazioni di certificazione di restituibilità di ambienti bonificati dall'amianto friabile, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere rioccupate con sicurezza, dovranno essere eseguite da personale tecnico degli SPISAL dell'ASP competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente i lavori di bonifica.
I principali criteri da seguire durante la certificazione sono:
- assenza di residui di materiali contenenti amianto entro l'area bonificata;
- assenza effettiva di fibre di amianto nell'atmosfera compresa nell'area bonificata
Per la verifica di questi criteri occorre seguire una procedura che comporta l'ispezione visuale preventiva e quindi il campionamento dell'aria che deve avvenire operando in modo opportuno per disturbare le superfici nell'area interessata (campionamento aggressivo).Il campionamento dell'aria può avvenire solo se l'area è priva di residui visibili di amianto.Indicativamente vengono effettuati due campionamenti per superfici fino a 50 m², almeno tre campionamenti per superfici fino a 200 m², un ulteriore campionamento ogni 200 m² in più. Per aree bonificate maggiori di 600 m² si può usare un numero di campioni minore. Nel caso di ambienti con molte stanze separate può essere necessario effettuare misure in ogni stanza.Questi criteri hanno valore generale e possono essere adattati ad esigenze particolari relative a casi specifici.
Criteri per la certificazione della restituibilità.
I locali dovranno essere riconsegnati a conclusione dei lavori di bonifica con certificazioni finali attestanti che:
- sono state eseguite, nei locali bonificati, valutazioni della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediane l'uso della microscopia elettronica in scansione;
- è presente, nei locali stessi, una concentrazione media di fibre aerodisperse non superiore alle 2 ff/l.